Approfondimenti
Transazione fiscale nella composizione negoziata: come funziona
Per molte piccole e medie imprese in difficoltà il debito verso l'Erario è la voce più pesante del passivo. Fino al 2024, per ridurlo o dilazionarlo oltre i limiti ordinari era necessario passare da una procedura giudiziale: un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale o un concordato preventivo.
La novità: l'art. 23, comma 2-bis, CCII
Il correttivo-ter al Codice della crisi (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha introdotto la possibilità di concludere l'accordo con l'Agenzia delle Entrate direttamente nel corso della composizione negoziata. La norma si applica alle trattative avviate con istanza presentata dopo il 28 settembre 2024. La ragione, ricordata dalla stessa Agenzia, è pratica: nella maggior parte dei casi il debito verso l'Erario è la componente prevalente del debito delle imprese.
I documenti
La proposta all'ufficio deve essere accompagnata da due relazioni:
- una sulla convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione giudiziale;
- una sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Secondo la Circolare 5/E del 16 luglio 2026, le due relazioni devono essere affidate a professionisti diversi. Non è richiesto un piano attestato, ma l'Agenzia ritiene opportuno allegare una relazione sulla fattibilità del piano, perché l'ufficio deve valutare se l'impresa sarà in grado di rispettare gli impegni.
Il debito e la sua certificazione
La proposta riguarda i debiti sorti fino alla sua presentazione. L'ufficio competente, individuato in base all'ultimo domicilio fiscale, certifica il debito, anche per le somme non ancora iscritte a ruolo, entro un termine ordinatorio di trenta giorni. Una ricostruzione precisa del debito è il presupposto di tutto: senza, non si può calcolare né la percentuale offerta né la sostenibilità dei pagamenti.
Cosa valuta l'ufficio
Il valore di realizzo in caso di liquidazione, i tempi di pagamento, le garanzie, la redditività attesa, i benefici della continuità e la tutela dell'occupazione.
Autorizzazione ed effetti
Sottoscritto l'accordo, l'impresa chiede l'autorizzazione al tribunale. Se esiste una rateizzazione in corso, l'accordo può prevederne il mantenimento; altrimenti la conclusione dell'accordo la fa cessare. Il mancato rispetto degli impegni può determinare la risoluzione dell'accordo.
Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul caso specifico.