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Tribunale di Monza, 31 dicembre 2025: via libera all'accordo sull'IVA

Prima ancora della Circolare 5/E dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Monza aveva affrontato la questione dell'IVA nell'accordo con il Fisco concluso in composizione negoziata.

Il caso

Con decreto del 31 dicembre 2025 (Sezione III civile, procedure concorsuali, n. 7052/2025 V.G.), il tribunale ha esaminato un accordo transattivo che aveva ad oggetto proprio la ristrutturazione di un debito IVA, e ne ha ricostruito la disciplina applicabile.

Il ragionamento

Il punto di partenza è il testo dell'art. 23, comma 2-bis, CCII. La norma esclude dall'accordo i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. Secondo il tribunale, questa nozione ha un significato tecnico preciso: la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 la riferisce all'entrata derivante da un'aliquota uniforme applicata al gettito IVA armonizzato di ciascuno Stato, non all'imposta in quanto tale.

Se il legislatore avesse voluto escludere l'IVA dai debiti riducibili in composizione negoziata, lo avrebbe detto espressamente, come ha fatto per i debiti previdenziali.

A conferma, il tribunale richiama:

  • la sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2019, che ha esteso il principio della sentenza europea Degano Trasporti agli accordi da sovraindebitamento;
  • la Relazione illustrativa al correttivo-ter, secondo cui l'esclusione "riguarda solo i tributi costituenti risorse dell'Unione europea e dunque non riguarda l'IVA".

Perché è importante

Il decreto anticipa la lettura che l'Agenzia delle Entrate ha poi adottato con la Circolare 5/E del 16 luglio 2026, che lo richiama espressamente. Per le imprese significa che la posizione IVA può entrare a pieno titolo nella trattativa con il Fisco, alle condizioni di convenienza previste dalla norma.

Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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